Come volontario

Inquadramento normativo

La Legge 11/08/1991 n. 266 “Legge quadro sul volontariato”, riconosce il valore sociale e la funzione dell’attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone l’autonomia e ne favorisce l’apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato, dalle Regione e dagli Enti Locali.

La Legge Provinciale 13/02/1992 n. 8 riconosce e valorizza le attività degli enti ed organizzazioni di volontariato che realizzano, mediante autonome iniziative, finalità di carattere educativo-formativo, forme di solidarietà sociale ed impegno civile per contrastare l’emarginazione, per accogliere la vita e migliorare la qualità, per prevenire e rimuovere situazioni di bisogno.

L’art. 38 della Legge Regionale 21/09/2005 n. 7 stabile che le aziende, per il conseguimento delle finalità di utilità sociale stabilite dai loro statuti ed in considerazione dell'assenza di scopo di lucro propria della loro natura giuridica, si avvalgono in maniera ordinaria della collaborazione di personale volontario. L’impiego dei volontari può riguardare sia lo svolgimento diretto delle attività rientranti nelle finalità statutarie dell’azienda, sia l’esecuzione dei conseguenti adempimenti di carattere amministrativo, nonché ogni eventuale iniziativa indirizzata alla valorizzazione del patrimonio ed all’ampliamento del campo di intervento dell’azienda medesima Per il conseguimento di tali finalità, le aziende possono stipulare convenzioni con organizzazioni di volontariato riconosciute ai sensi delle leggi provinciali, organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) ed altri soggetti privati che operano senza finalità di lucro. Le aziende che si avvalgono in misura rilevante dell’opera di personale volontario predispongono adeguati strumenti regolamentari ed amministrativi intesi a consentire il coinvolgimento dei volontari nella formulazione dei programmi e nell’organizzazione delle modalità di intervento dell’azienda.

Lo Statuto dell’A.P.S.P. stabilisce all’art. 11 che l’Azienda, per il conseguimento delle finalità di utilità sociale stabilite dal presente statuto ed in considerazione dell’assenza di scopo di lucro propria della natura giuridica, promuove e sostiene le diverse forme di volontariato e di solidarietà sociale secondo quanto indicato dalle disposizioni vigenti. A tal fine garantisce l’accesso dei volontari alle proprie strutture residenziali e semiresidenziali nel rispetto delle modalità di collaborazione previste da apposito regolamento.

Il Regolamento dell'A.P.S.P.

Il privato cittadino che vuole iniziare l’attività di volontario presso l’A.P.S.P., dovrà recarsi presso l’ufficio animazione e compilare l’apposito modulo di iscrizione che verrà sottoscritto dal Direttore per l’autorizzazione. Tale autorizzazione determinerà anche la copertura assicurativa del volontario.

Le associazioni di volontariato che intendono collaborare con l’A.P.S.P. devono stipulare apposita convenzione sulla base dello schema predisposto dalla Direzione dell’A.P.S.P. stessa.

La prestazione volontaria non obbliga l’A.P.S.P. ad alcun impegno economico. L’attività di volontariato non sorge alcun tipo di rapporto giuridico, ivi incluso quello di lavoro dipendente tra l’A.P.S.P. e il volontario.


Documentazione

CARTELLINA  Regolamento per lo svolgimento di attività di volontariato
CARTELLINA  Dichiarazione di disponibilità
CARTELLINA  Modello convenzione associazioni