Guida alla conciliazione


PERMESSI RETRIBUITI

Il dipendente può presentare domanda per la fruizione dei seguenti permessi retribuiti:
a) per matrimonio: 15 giorni consecutivi, compreso quello della celebrazione del rito;
b) partecipazione a concorsi od esami, limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove: giorni otto all’anno;
c) per lutto per coniuge, convivente, parenti entro il secondo grado ed affini entro il primo grado: tre giorni lavorativi per evento. Tali permessi sono ridotti a uno per parenti di terzo grado ed affini di secondo;
d) nel limite del 4% del personale a tempo indeterminato in servizio alla data del 1° gennaio di ogni anno e comunque con il minimo di una unità, 150 ore annue di permesso per studio e 50 ore annue di permesso per lo studio o il perfezionamento di una lingua straniera dell’Unione europea;
e) per donazione di sangue il giorno del prelievo; per donazione di midollo osseo per il tempo occorrente all’espletamento degli esami e dei prelievi previsti dalla vigente normativa.
f) partecipazione ad operazioni elettorali;
g) richiamo alle armi;
h) svolgimento di funzioni pubbliche;
i) per effettuare visite mediche specialistiche adeguatamente e debitamente documentate, o per manutenzione protesi, per il tempo strettamente necessario. Il tempo utilizzato per il viaggio dovrà essere dichiarato dal dipendente. Dette assenze non potranno superare le 36 ore annue.
j) su autorizzazione dell’Amministrazione, per interventi di emergenza in caso di incendi, disastri e calamità naturali, gli appartenenti ai Corpi dei Vigili del Fuoco volontari, al Corpo di soccorso alpino dei CAI-SAT e altri corpi con finalità analoghe limitatamente alla durata dell’intervento, purchè il dipendente non sia già stato assegnato ad un servizio di emergenza da parte dell’Amministrazione;
k) testimonianza. Il dipendente può assentarsi per partecipare quale teste a udienze penali o cause civili il tempo necessario per effettuare la prestazione richiesta. Il permesso è riconosciuto solo in caso in cui l’interessato non sia chiamato a testimoniare per motivi da ricondurre ad un interesse proprio;
l) permessi e aspettative sindacali;
m) per gravi motivi personali o familiari. Sono concessi fino a dieci giorni lavorativi all’anno per gravi motivi familiari. I gravi motivi personali o familiari del richiedente vanno debitamente documentati.
I permessi di cui sopra si applicano anche al personale a tempo determinato, limitatamente alla durata del rapporto di servizio, con esclusione della lettera d) e sono riproporzionati alla durata del rapporto di lavoro per quanto riguarda le lettere b) e i).


PERMESSO L.104 e CONGEDO STRAORDINARIO

I dipendenti portatori di handicap, i genitori o i parenti o gli affini di portatori di handicap sono ammessi alla fruizione dei benefici e delle agevolazioni disciplinati dalla legge 05/02/1992 n. 104 (Legge-quadro per l’assistenza, integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”.
Il dipendente ammesso ai benefici di cui alla legge 104/92 può fruire di un periodo di congedo straordinario non superiore ai due anni.

PERMESSI NON RETRIBUITI

Sono concessi dal Direttore permessi non retribuiti:
a) PARTECIPAZIONE A CONCORSI IN QUALITA’ DI ESPERTI massimo 5 giorni l’anno;
b) MOTIVI PERSONALI massimo 15 giorni .


ASPETTATIVE PERSONALI E FAMILIARI NON RETRIBUITE

Al personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato possono essere concesse aspettative nei seguenti casi:
  • per assistere familiari di 1 e 2 grado o conviventi vittime di malattie gravi o di stati fisici di grave debilitazione ove sia certificato il bisogno i assistenza continua, per il periodo massimo di 3 anni, frazionabili in trimestri o in periodi inferiori (minimo un mese) se in accordo con l’amministrazione.
  • per gravi ragioni personali o di famiglia, per il periodo massimo di un anno nel quinquennio, fruibile solo a mese intero;
  • per studi e ricerca, per la durata massima di un anno, ripetibile una sola volta nel corso della carriera, compatibilmente con esigenze di servizio;
  • per motivi personali anche non rientranti in quelli alla base delle aspettative precedenti per il periodo massimo di 1 anno, ripetibile una sola volta nel corso della carriera e frazionabile in periodi non inferiori ai due mesi.
Tutti i periodi di aspettativa si sommano e non possono comunque eccedere complessivamente i tre anni nel quinquennio precedente.

TUTELA DELLA MATERNITA’

In materia di tutela e sostegno della maternità trova applicazione il D. Leg. 26/03/2001 n. 151 e s.m.
  • ESAMI PRENATALI: Le lavoratrici hanno diritto a permessi retribuiti, anche orari, per l’effettuazione di esami prenatali, accertamenti clinici, ovvero visite mediche specialistiche, nel caso in cui questi debbano essere eseguiti durante l’orario di lavoro.
  • CONGEDO MATERNITÀ: Le lavoratrici devono obbligatoriamente astenersi dal lavoro:
1) Nei due mesi precedenti la data presunta del parto, e comunque fino alla nascita, e durante gli ulteriori tre mesi successivi alla nascita stessa;
o
2) Nel mese precedente la data presunta del parto e comunque fino alla nascita, nel rispetto di quanto espressamente previsto dalla legge, e durante gli ulteriori quattro mesi dalla nascita;
  • CONGEDO PARENTALE: Nei primi 12 anni (D. Lgs. 80 dd. 15/06/15) di vita del bambino, la madre lavoratrice e il padre lavoratore, possono astenersi facoltativamente, anche contemporaneamente, dal lavoro per un periodo massimo di 10 mesi.
Qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo non inferiore a tre mesi il limite di dieci mesi è elevato di un mese se fruito dal padre medesimo.

  • ASPETTATIVA NON RETRIBUITA PER MATERNITA’: Entro il decimo anno di età del bambino la madre lavoratrice o, in alternativa il padre lavoratore ha diritto, a domanda, di usufruire di un aspettativa non retribuita di dodici mesi, frazionabile in mesi.

MALATTIA

  • CONSERVAZIONE DEL POSTO PER ASSENZE PER MALATTIA
Il dipendente assente per malattia ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi. Ai fini della maturazione del predetto periodo, si sommano le assenze per malattia verificatesi nel triennio precedente l’evento morboso in corso.
Al dipendente assente per malattia spetta:
- L’intera retribuzione fondamentale mensile, con esclusione di ogni altro compenso accessorio, comunque denominato, per i primi dodici mesi di assenza;
- Il 50% della retribuzione di cui al punto precedente per gli ulteriori mesi.
Superato il periodo dei 18 mesi, al lavoratore che ne faccia richiesta può essere concesso dall’Amministrazione un ulteriore periodo di conservazione del posto non superiore a 18 mesi, senza diritto ad alcun trattamento retributivo e senza maturazione dell’anzianità di servizio, previo accertamento sanitario delle condizioni di salute del lavoratore per il tramite dell’Azienda provinciale per i Servizi Sanitari, al fine di stabilire la sussistenza di eventuali cause di assoluta e permanente inidoneità fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro.
  • VISITA FISCALE: Il dipendente, anche a tempo parziale, assente per malattia (per causa di servizio o la malattia in gravidanza) è tenuto a rendersi reperibile al domicilio comunicato all’Amministrazione, fin dal primo giorno e per tutto il periodo della malattia, dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 17.00 alle ore 19.00, ivi compresi sabato, domenica e festività, qualora ricompresi nel periodo di malattia regolarmente certificato.


GESTIONE ORARI PERSONALIZZATI

Al fine di coniugare le necessità aziendali con quelle personali e famigliari gli orari possono essere gestiti come segue:
A)AREA SOCIO  ASSISTENZIALE:
  • Possibilità di accogliere la trasformazione dell’orario di lavoro da tempo pieno a part-time a 18 ore settimanali con articolazione di orario verticale nel limite di 2 unità equivalenti (n. 1 per la struttura di Via Pive e n. 1 per la struttura di Via Marconi). 
  • Possibilità di essere valutate ed accolte le richieste di trasferimento in altro servizio/nucleo per un periodo determinato compatibilmente con le esigenze organizzative.
  • Possibilità di modificare l’orario con cambio turno. Le richieste verranno valutate di volta in volta sulla base del servizio di appartenenza e della documentazione prodotta a supporto.
  • Possibilità di accogliere la modifica dell’orario di lavoro. Le richieste verranno valutate di volta in volta sulla base del servizio di appartenenza e della documentazione prodotta a supporto.
  • Possibilità di richiesta di orario flessibile in entrata o in uscita. Le richieste verranno valutate di volta in volta sulla base del servizio di appartenenza e della documentazione prodotta a supporto.

B) AREA AMMINISTRATIVA
  • Possibilità di richiedere la flessibilità oraria in entrata ed in uscita di 30 minuti rispetto al normale orario di lavoro.
  • Possibilità di richiedere la riduzione della pausa pranzo minima obbligatoria a 30’ nella fascia oraria 12.30 - 13.30.
  • Possibilità di effettuare una prestazione lavorativa continuata. 
  • Possibilità di richiedere il Telelavoro.
Tali istituti possono essere concessi solo a tempo determinato, in considerazione delle esigenze di servizio e solo per motivi famigliari documentati.
Per motivi famigliari si devono intendere:
  1.  gestione dei figli minori fino al massimo dei 10 anni di età.
  2.  gestione famigliari anziani/non autosufficienti (coniuge e parenti fino al 1° grado).

PER TUTTI I SERVIZI

  • Possibilità nei casi di impellenti urgenze straordinarie di utilizzare la banca ore, il recupero del lavoro straordinario o la trasformazione delle ferie in ore.
  • Possibilità di creazione di una banca delle ore alimentata dai dipendenti a favore di situazioni famigliari gravi e urgenti.
  • Le richieste per essere valutate devono essere debitamente motivate e documentate.

GESTIONE FERIE E RECUPERO FESTIVITA

Il lavoratore ha diritto in ogni anno di servizio, a un periodo di ferie, retribuito di 32 o 36 giornate lavorative, a seconda che il proprio orario settimanale di lavoro sia articolato su 5 o 6 giorni lavorativi. Le ferie spettanti al dipendente assunto con contratto a tempo determinato vengono determinate in proporzione alla durata in mesi e giorni del contratto stesso.
Le ferie devono essere prenotate secondo le indicazioni date dal Coordinatore o Responsabile di settore con i colleghi appartenenti al reparto di assegnazione. Al dipendente che ne fa richiesta deve comunque essere assicurato il godimento di almeno 2 settimane continuative di ferie nel periodo 1 giugno – 30 settembre.
Il dipendente può chiedere la trasformazione di 5 o 6 giornate di ferie dell’anno di riferimento secondo distribuzione settimanale dell’orario di lavoro, per complessive massime 36 ore.
In caso di prestazione lavorativa in giornate festive al dipendente spetta il riposo compensativo.
Detto riposo compensativo può essere pagato o recuperato in giornata concordata con il dipendente. Da accordi intercorsi con le OOSS le festività vengono di norma recuperate prenotandole unitamente alle ferie annuali.
Modalità di prenotazione delle ferie:
a) Il personale dipendente viene suddiviso per profilo professionale, orario di servizio e nucleo/servizio di appartenenza;
b) Suddivisione dell’anno in tre periodi (primaverile, estivo e autunnale), rispettivamente di 3, 3 e 2 settimane;
c) Possibilità per i dipendenti in accordo tra di loro di suddividere la settimana in due;
d) Possibilità, a richiesta specifica del dipendente, di usufruire delle ferie in altro periodo, questo tenendo conto delle esigenze aziendali.


SOSPENSIONE/INTERRUZIONE FERIE

Le ferie possono essere interrotte o sospese:
1) PER MALATTIA
Nell’ipotesi di malattie adeguatamente e debitamente documentate che si siano protratte per più di 3 giorni o abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero, purché il lavoratore abbia dato all’Amministrazione immediata e tempestiva comunicazione.
2) PER GRAVI MOTIVI DI SERVIZIO
Il dipendente richiamato in servizio ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie.
3) PER RICOVERO OSPEDALIERO DEL BAMBINO FINO A OTTO ANNI
Il dipendente, in caso di ricovero ospedaliero del bambino fino a otto anni, deve fare richiesta di cambio causale d’assenza, allegando il certificato di ricovero ospedaliero del bambino e richiedendo i relativi permessi per malattia bambino.
4) PER LUTTO
Il dipendente in caso di lutto, deve dare immediata e tempestiva informazione all’Amministrazione.