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Accesso civico


ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013

L’articolo 5 del decreto legislativo n. 33 del 4 aprile 2013 riconosce a chiunque il diritto di richiedere la pubblicazione di documenti, informazioni o dati, nei casi in cui tale obbligo sia stato omesso da parte delle Pubbliche Amministrazioni.
“La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al Responsabile della trasparenza dell'amministrazione obbligata alla pubblicazione di cui al comma 1, che si pronuncia sulla stessa. L'amministrazione, entro trenta giorni, procede alla pubblicazione nel sito del documento, dell'informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica al medesimo l'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se il documento, l'informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, l'amministrazione indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.”

A seguito dell’approvazione del D.Lgs. 97/2016, l’accesso civico può essere semplice o generalizzato:

L’accesso civico “semplice”

L’accesso civico regolato dal primo comma dell’art. 5 del decreto trasparenza (“semplice”), è correlato ai soli atti ed informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione, comportando il diritto di chiunque di richiedere i medesimi nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione. Costituisce, in buona sostanza, un rimedio alla mancata osservanza degli obblighi di pubblicazione imposti dalla legge alla PA interessata, esperibile da chiunque (l’istante non deve dimostrare di essere titolare di un interesse diretto, concreto e attuale alla tutela di una situazione giuridica qualificata). L’accesso “generalizzato”

Il rinnovato art. 5, c. 2, D.Lgs. n. 33/2013, regola la nuova forma di accesso civico (“generalizzato”), caratterizzato dallo “scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico”.

A tali fini è quindi disposto che “chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione”.

L’accesso generalizzato è dunque autonomo ed indipendente da presupposti obblighi di pubblicazione (al quale è funzionalmente ricollegabile l’accesso civico “semplice”), incontrando, quali unici limiti, da una parte, il rispetto della tutela degli interessi pubblici e/o privati indicati all’art. 5-bis, commi 1 e 2, e dall’altra, il rispetto delle norme che prevedono specifiche esclusioni come previsto dall’art. 5-bis, c. 3.

Il diritto di accesso generalizzato è ”escluso” in presenza dei seguenti interessi giuridicamente rilevanti:

  • interessi pubblici: la sicurezza pubblica e l’ordine pubblico; la sicurezza nazionale; la difesa e le questioni militari; le relazioni internazionali; la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato; la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento; il regolare svolgimento di attività ispettive;
  • interessi privati: la protezione dei dati personali in conformità con la disciplina legislativa in materia; la libertà e la segretezza della corrispondenza; gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d’autore e i segreti commerciali.

L’accesso civico generalizzato è altresì escluso, ex art. 5 bis, comma 3, del D.Lgs. n. 33 del 2013, nei casi di segreto di Stato e negli altri casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge, ivi compresi i casi in cui l’accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti, inclusi quelli di cui all’articolo 24, comma 1, della Legge n. 241 del 1990 (per la Provincia, dall’art. 32 bis della Legge Provinciale n. 23 del 1992).

Si sottolinea come l’esercizio del diritto non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente.

L’accesso documentale

Le due forme di accesso civico regolate dal c.d. decreto trasparenza hanno natura, presupposti ed oggetto differenti dal diritto di accesso di cui agli artt. 22 e seguenti, Legge n. 241/1990 (cd. “accesso documentale”) e dall’articolo 32 della Legge Provinciale sull’attività amministrativa n. 23 del 30 novembre 1992. Si osserva che tali disposizioni assumono carattere di specialità - accesso ai documenti amministrativi - rispetto alle norme del decreto trasparenza afferenti le modalità di accesso a qualsivoglia documento, atto o informazione detenuta dalla PA.

La finalità dell’accesso documentale, si rammenta, è quella di porre i soggetti interessati in grado di esercitare al meglio le facoltà che l'ordinamento attribuisce loro, a tutela delle posizioni giuridiche qualificate di cui sono titolari. Il richiedente deve infatti dimostrare di essere titolare di un “interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso”; in funzione di tale interesse la domanda di accesso deve essere opportunamente motivata. La legittimazione all’accesso ai documenti amministrativi va così riconosciuta a chiunque può dimostrare che gli atti oggetto della domanda di ostensione hanno spiegato o sono idonei a spiegare effetti diretti o indiretti nei propri confronti, indipendentemente dalla lesione di una posizione giuridica.

Vai alla pagina "Accesso documentale"

 

L’istanza di accesso civico

L’istanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione alcuna. Al riguardo l’ANAC (cfr. Linee guida) ha precisato che la richiesta non deve essere generica tuttavia ma consentire l’individuazione del dato, del documento o dell’informazione del quale si chiede accesso. L’istanza di accesso deve avere ad oggetto una specifica documentazione in possesso dell'Amministrazione (indicata in modo sufficientemente preciso e circoscritto) e non può riguardare dati ed informazioni generiche relativi ad un complesso non individuato di atti di cui non si conosce neppure con certezza la consistenza, il contenuto e finanche l’effettiva sussistenza, assumendo un sostanziale carattere di natura meramente esplorativa.
L’Ente deve consentire l’accesso ai documenti nei quali siano contenute le informazioni già detenute e gestite dallo stesso, ma è escluso che - per rispondere alla richiesta di accesso - sia tenuto a formare o raccogliere o altrimenti procurarsi informazioni che non siano già in suo possesso, ovvero a rielaborare i dati ai fini dell’accesso generalizzato.

A chi è rivolto

L'accesso civico è un diritto che può essere esercitato da chiunque, è gratuito, non deve essere motivato. La richiesta va indirizzata al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) e può essere presentata in qualsiasi momento.

Modalità e termini di presentazione

La richiesta di accesso civico (semplice o generalizzato) può essere presentata utilizzando uno dei due moduli appositamente predisposti, rispettivamente, per l’accesso civico semplice e per l’accesso civico generalizzato. La richiesta può essere presentata o trasmessa:

  • tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: accessocivico@pec.apsp-pergine.it
  • tramite posta ordinaria all’indirizzo: Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza della A.P.S.P. “S. Spirito – Fondazione Montel” – Via Marconi n. 4 – 38057 Pergine Valsugana (TN)
  • con consegna diretta presso l’Ufficio Segreteria/U.R.P. della A.P.S.P. “S. Spirito – Fondazione Montel” – Via Marconi n. 4 – 38057 Pergine Valsugana (TN)

Se la domanda non è sottoscritta in presenza del dipendente dell'amministrazione addetto dovrà essere presentata unitamente alla copia del documento di riconoscimento.

Attraverso tale indirizzo di posta elettronica non verranno fornite risposte a quesiti o richieste di informazioni di carattere generale, per i quali si rimanda alla sezione "Contatti".

Istruttoria

La richiesta viene evasa entro 30 giorni dalla sua presentazione, differibile di ulteriori 30 giorni in caso di particolare complessità istruttoria. Nel caso sia necessario rivolgersi al controinteressato, il termine viene sospeso per 10 giorni. 

In caso di accoglimento, la Santo Spirito provvede a trasmettere i dati al richiedente.

In caso di irregolarità o incompletezza della domanda, l'amministrazione consente al richiedente di regolarizzarla. la richiesta di regolarizzazione sospende i trenta giorni a disposizione della Santo Spirito per decidere in merito. La sospensione decorre dalla data di invio della richiesta di regolarizzazione fino al ricevimento di quanto richiesto, o comunque fino alla scadenza del termine che è stato assegnato per la regolarizzare la domanda.

Cosa fare in caso di accesso negato

- Richiesta di riesame

Il richiedente, nei casi di diniego totale o parziale dell’accesso generalizzato o di mancata risposta entro il termine previsto al precedente art. 9, ovvero i controinteressati, nei casi di accoglimento della richiesta di accesso, possono presentare richiesta di riesame al RPCT che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni.
Se l’accesso generalizzato è stato negato o differito a tutela della protezione dei dati personali in conformità con la disciplina legislativa in materia, in presenza di una richiesta di riesame il RPCT provvede a richiedere un parere al Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta.
A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per l’adozione del provvedimento da parte del RPCT è sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni.

- Impugnazioni

Avverso la decisione del RPCT il richiedente l’accesso generalizzato può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi dell’art. 116 del Codice del processo amministrativo di cui al D.Lgs. n. 104/2010.
Nel caso in cui la richiesta riguardi l’accesso civico (dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria), il RPCT ha l’obbligo di effettuare la segnalazione di cui all’art.43, c.5, del decreto trasparenza.


Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza

dott. Giovanni Bertoldi
• telefono: 0461 – 531002
• fax: 0461 – 532971
• e-mail: resp.anticorruzione@apsp-pergine.it
• e-mail certificata: amministrazione@pec.apsp-pergine.it


Riferimenti normativi:

  • Legge Provinciale 30 maggio 2014, n. 4 “Disposizioni riguardanti gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni e modificazione della legge provinciale 28 marzo 2013, n. 5”;
  • Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
  • Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e Piano triennale di prevenzione della corruzione;
  • Deliberazione della Giunta provinciale n. 1757 del 2014;
  • Legge Provinciale 3 giugno 2006, n. 3 “Norme in materia di autonomia del Trentino”, articolo 33.

 

Quanto costa

Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'Amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.

 

Data di pubblicazione: Giovedì 29 Gennaio 2015 10:38
Ultimo aggiornamento: Venerdì 02 Agosto 2024 13:10

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